Il decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, il cosiddetto decreto “Sblocca Italia”, ha introdotto una novità importante per chi è desideroso di acquistare casa, o ristrutturare un’abitazione già esistente, e dotate di elevate prestazioni energetiche, da destinare alla locazione.
In particolare l’art. 21 del medesimo decreto stabilisce che è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 percento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. La deduzione di cui al comma 1 spetta, fermo restando il limite di 300.000 euro, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
Le agevolazioni riguardano gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Possono beneficiare dell’agevolazione solo le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. Quindi sono escluse le società. Mentre rientra nella fattispecie il titolare di reddito d’impresa che acquista come privato un immobile residenziale con l’intenzione di locarlo. Allo stesso modo potrebbe rientrare il lavoratore autonomo che acquisti un immobile residenziale in parte per destinarlo ad attività professionale e in parte per concederlo in locazione.
Ci sono alcune condizioni da rispettare però per poter usufruire dell’agevolazione:
- L’unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
- L’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il c.d. canone concordato.
- Non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- Ma soprattutto l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.La deduzione del 20% spetta in 8 rate annuali di pari importo e le quote saranno deducibili a partire dall’anno di stipula del contratto di locazione. E’ previsto infine che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e si rimanda ad un futuro decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative del decreto in oggetto.
(Fonte Studio Torretta – Foggia)
